Elezioni comunali: come si vota (scheda azzurra)

Venerdì 23 Maggio 2014 - 16:25

Come si vota nei Comuni sopra i 15mila abitanti

Ecco le indicazioni tratte dalle istruzioni del Ministero dell'Interno.

L’elettore potrà esprimere il proprio voto:

• per una delle liste tracciando un segno sul relativo simbolo; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul suo nome, e sul simbolo della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata;
• con il "voto disgiunto": tracciando un segno sul nome del candidato sindaco, e un'altro segno sul simbolo  di una lista non collegata; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata;
• per un candidato a sindaco tracciando un segno sul suo nome, senza segnare alcun simbolo di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
• solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del simbolo della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il simbolo della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non abbia espresso anche un voto disgiunto.

 

Importante:

- le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
- ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

- Si procede al turno di ballottaggio qualora nessun candidato alla stessa carica abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.
- Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul nome del candidato prescelto.

 

Come si vota nei Comuni fino a 15mila abitanti

- tracciando un solo segno su un simbolo di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
- tracciando un segno sia sul simbolo di lista, sia sul nome del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
- tracciando un segno solo sul nome di un candidato alla carica di sindaco; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;

- manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, se occorre, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il simbolo della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

 

Importante:

- le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;

- non è previsto il "voto disgiunto"
- nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale;
- nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco solo in caso di parità esatta fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

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